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Sez. 6, Sentenza n. 4226 del 29/10/1997 Cc. (dep. 09/01/1998) Rv. 210055 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termini - Causa di ricusazione - Conoscenza durante l'udienza dibattimentale - Contumacia dell'imputato - Irrilevanza - Applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. - Doverosità.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210055-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione, qualora la causa idonea a giustificare la dichiarazione di ricusazione divenga nota durante la udienza dibattimentale, la eventuale contumacia dell'imputato non rileva ai fini di impedire la decadenza dalla facoltà di proporre la dichiarazione di ricusazione, poiché la dichiarazione di contumacia comporta la impossibilità di eccepire la ignoranza dello svolgimento del processo e dei relativi atti e provvedimenti, tanto che l'art. 487 cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)