Sez. L, Sentenza n. 51 del 05/01/1984 (Rv. 432312 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - FERROVIERI - IN GENERE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA IN FAVORE DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - FERROVIERI - IN GENERE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA IN FAVORE DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di trattamento di quiescenza in favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e ai fini della Determinazione della misura della pensione, l'atto ricognitivo, con cui l'ente o la azienda accerta e dichiara (in quanto a ciò tenuto senza alcun margine di discrezionalità) il compimento dell'oggettiva situazione giuridica direttamente determinante la variazione retributiva, anche se avvenuto nel biennio precedente la cessazione del servizio, ove spieghi i suoi effetti per un periodo anteriore (come adeguamento, di natura dichiarativa, ad una situazione precedente nella quale il diritto del dipendente si era già perfezionato), non è idoneo a determinare quell'artificiosa predisposizione di situazioni di favore per il dipendente in danno dell'istituto previdenziale che l'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 intende evitare, ponendo, agli indicati fini, una declaratoria di inefficacia degli Atti di promozione deliberati nel biennio stesso. (V 4166/75, mass n 378511; (V 2277/75, mass n 376099).*
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)