Sez. 2, Sentenza n. 220 del 10/01/1980 (Rv. 403602 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini della risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive il giudice, per stabilire la sussistenza dell'inadempimento colpevole a carico di uno dei contraenti, non puo limitarsi ad esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, al fine di accertare gli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti e apprezzarne l'effettiva gravita ed efficienza causale rispetto alla finalita economica complessiva del contratto e alla conseguente influenza sulla sorte di esso. Il giudizio sulla sussistenza dei contrapposti inadempimenti e sulla prevalenza dell'inadempimento di uno dei contraenti rispetto a quello dell'altro, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, compete istituzionalmente al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, sempreche sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto. (Conf 3063/75, mass n 377157).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)