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Sez. 2, Sentenza n. 1187 del 06/02/1987 (Rv. 450730 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450730-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - CRITERI.*

Ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., il giudice del merito deve procedere alla valutazione del comportamento di entrambe le parti, determinando quale tra esse abbia dato causa, con il suo inadempimento, alla mancata prestazione della controparte e stabilendo, altresì se, avuto riguardo all'interesse di quest'ultima, detto inadempimento sia o non di scarsa importanza. (V 2454/82, mass n 420311; (V 1108/80, mass n 404585; (V 220/80, mass n 403602).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)