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Sez. 5, Sentenza n. 26137 del 30/11/2005 (Rv. 585832 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Condizioni di applicabilità - Esistenza di strumenti urbanistici - Assenza di previsione di destinazione edificatoria - Suoli soggetti al regime d'inedificabilità di cui all'art. 4, ottavo comma, della legge n. 10 del 1977 - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585832-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta di registro e di INVIM, i terreni che possono beneficiare del sistema di valutazione automatica di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 non sono individuati attraverso una loro connotazione positiva (destinazione agricola), ma sulla base di un presupposto complesso, in parte positivo (esistenza di strumenti urbanistici), in parte negativo (assenza di previsione di destinazione edificatoria): in virtù di tale criterio, rientrano nell'ambito applicativo della norma in esame non soltanto i suoli a destinazione agricola, ma anche quelli assoggettati al regime d'inedificabilità pressochè totale previsto dall'art. 4, ottavo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto per gli stessi non può parlarsi di destinazione edificatoria in linea di principio, né tanto meno di destinazione edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici, essendo il predetto regime conseguenza dell'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del piano regolatore generale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)