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Sez. L, Sentenza n. 689 del 13/02/1978 (Rv. 390032 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MEZZADRIA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA - RIFERIMENTO ALLE CONSEGUENZE PATRIMONIALI ED ALLA NATURA FIDUCIARIA E DI COLLABORAZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390032-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MEZZADRIA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA - RIFERIMENTO ALLE CONSEGUENZE PATRIMONIALI ED ALLA NATURA FIDUCIARIA E DI COLLABORAZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITA.*

In tema di risoluzione per inadempimento del contratto di mezzadria, la gravita dell'inadempimento stesso deve essere valutata dal giudice del merito non soltanto con riferimento alle sue conseguenze patrimoniali, ma anche con riguardo alla natura del rapporto, fondato sulla leale collaborazione tra le parti e la reciproca fiducia che deve accompagnare l'esecuzione delle rispettive obbligazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)