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Sez. L, Sentenza n. 625 del 26/01/1980 (Rv. 404026 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - INTENSITA MAGGIORE DI QUELLA EX ART 1453 COD CIV - NECESSITA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404026-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - INTENSITA MAGGIORE DI QUELLA EX ART 1453 COD CIV - NECESSITA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di affitto di fondo rustico, l'inadempimento dello affittuario, per potere integrare causa di esclusione della proroga legale e di risoluzione del contratto, deve avere caratteristiche di gravita, ai sensi dell'art 4 lett a) del dllt 5 aprile 1945 n 157 e, quindi, deve presentare un'intensita maggiore rispetto a quella giustificativa della risoluzione ordinaria, alla stregua di un apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito e non sindacabile in Sede di legittimita ove adeguatamente e correttamente motivato. (V 3230/78, mass n 392676; (V 689/78, mass n 390032; (Conf 4612/77, mass n 388216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)