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Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 22/12/1983 (Rv. 432149 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432149-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In tema di risoluzione di contratti agrari, seppure la particolare gravità dell'inadempimento - da valutare non con esclusivo riferimento alle conseguenze di ordine economico, ma tenendo anche presente la peculiarità del rapporto (nella specie, di mezzadria), fondato sulla leale collaborazione tra le parti e sulla reciproca fiducia - va desunta non dal singolo fatto, ma dal complesso di essi, tuttavia, al fine di operare siffatta globale valutazione, il giudice del merito può soffermarsi partitamente sui singoli addebiti mossi al preteso inadempimento, onde verificare la loro concreta sussistenza o la integrazione di altrettante violazioni di clausole contrattuali. (V 2470/81, mass n 413250; (V 689/78, mass n 390032, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)