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Sez. 3, Sentenza n. 12780 del 22/12/1998 (Rv. 521869 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Comportamento ingiustificatamente dilatorio dell'assicuratore - Conseguenze - Interessi moratori, interessi compensativi e rivalutazione - Debenza - Interessi moratori - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521869-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria "ex delicto" gravante sul danneggiante (che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile anche d'ufficio) va distinta da quella, gravante sull'assicuratore, di pagamento diretto dell'indennizzo al danneggiato (che ha natura strettamente pecuniaria), sì che il colposo ritardo nell'adempimento di quest'ultima (per ingiustificato decorso dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge 990/69) è fonte dell'ulteriore obbligazione, per l'assicuratore stesso, di interessi e maggior danno, ex art. 1224 cod. civ., anche oltre i limiti del massimale. Ne consegue che il giudice non può, in nessun caso, rivalutare "ex officio" il debito dell'assicuratore, e che gli interessi moratori ulteriormente dovuti (rispetto a quelli compensativi che, insieme con la rivalutazione, concorrono a formare, come detto, il debito di valuta dell'assicuratore) non possono decorrere da epoca anteriore all'atto di costituzione in mora, ma solo da tale atto, e fino alla data del versamento della somma dovuta a titolo di indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 969 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)