Sez. 3, Sentenza n. 2640 del 07/10/1974 (Rv. 371098 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
La liquidazione equitativa del danno ex art 1226 cod civ presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza; ove tale certezza non sussista, il potere discrezionale del giudice, nonostante l'affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi. (V 996'72, mass n 357310; 54'71, mass n 349374).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)