Sez. 3, Sentenza n. 996 del 28/03/1972 (Rv. 357310 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
Il giudice di merito puo procedere a liquidazione equitativa del danno quando questo e certo ma non puo essere provato nel suo preciso ammontare, o perche si proietta nel futuro, o perche il danneggiato e nell' impossibilita di fornire elementi concreti del pregiudizio sofferto, oppure perche gli elementi da lui forniti non sono di sicura efficienza. (V 1487'71, mass n 351813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)