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Sez. 3 - , Sentenza n. 46462 del 17/09/2019 Ud. (dep. 15/11/2019) Rv. 277278 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro - Effetto estintivo della violazione - Condizioni - Termini - Disciplina applicabile - Scadenza in giorno prefestivo - Proroga - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277278-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, la realizzazione dell'effetto estintivo delle contravvenzioni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è condizionata all'eliminazione della violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine prescritto e al pagamento della sanzione amministrativa nel termine perentorio di giorni trenta, dovendosi avere riguardo, per la verifica della tempestività di tale adempimento, alla disciplina di cui all'art. 172, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scada il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come tali dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)