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Sez. U, Sentenza n. 2418 del 06/08/1962 (Rv. 253604 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONFERMARSI AL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RIMEDI.*
Stato
decisa il 1962-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253604-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONFERMARSI AL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RIMEDI.*

Per la proponibilita contro la pa dell'Azione risarcitoria non e sufficiente la decisione di annullamento di un atto illegittimo da parte del giudice amministrativo, ma occorre che dall'atto, la cui illegittimita sia stata accertata, sia derivata la lesione di un diritto soggettivo. Quando l'atto amministrativo viola soltanto una norma di Azione, non V'e lesione di un diritto soggettivo e, pertanto, il privato, che abbia fatto valere la invalidita dell'atto ed abbia ottenuto dal giudice amministrativo la pronuncia di annullamento dello stesso non e legittimato alla Azione di risarcimento dei danni, perche non ha subito la lesione di una sua situazione giuridica. Ne, peraltro, un risarcimento puo competergli per l'inadempimento da parte dell' amministrazione dell'Obbligo di conformarsi al giudicato amministrativo, non sussistendo un diritto soggettivo all'adempimento del giudicato amministrativo, in quanto la esecuzione di detto giudicato e affidata alla stessa pa, nell'interesse del buon andamento della cosa pubblica. Per assicurare l'attuazione del giudicato amministrativo, cui la pa non abbia prestato osservanza, il privato puo proporre il ricorso al consiglio di stato in Sede di giurisdizione di merito, a norma dell'art 27 n 4 tu 26 giugno 1924 n 1054 sul consiglio di stato, che, pur essendo previsto per ottenere lo adempimento del giudicato ordinario, per identita di ratio, puo essere esteso anche al caso di denegata esecuzione dei giudicati amministrativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)