Sez. 3, Sentenza n. 5995 del 03/07/1997 (Rv. 505707 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE | Privato partecipante ad una gara - Procedimento per la scelta del contraente - Titolarità di un diritto soggettivo - Esclusione - Ragioni - Annullamento del procedimento da parte del giudice amministrativo - Irrilevanza - Responsabilità precontrattuale - Inconfigurabilità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Il privato che partecipa ad una gara - nella specie a licitazione privata - indetta da un Comune per la costruzione di un' opera, anche se ottiene, dal giudice amministrativo - la cui decisione, per il giudice ordinario, costituisce giudicato esterno, da interpretarsi dal giudice di merito - l' annullamento dell' aggiudicazione ad un terzo, non è titolare di un diritto soggettivo al corretto esercizio, da parte della P. A., del potere di scelta del contraente, e quindi non può chiedere il risarcimento del danno per "culpa in contrahendo" (art. 1337 cod. civ.), difettando tra dette parti la configurabilità sia di trattative, sia di obblighi di buona fede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)