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Sez. 1, Sentenza n. 613 del 28/01/2000 Cc. (dep. 14/03/2000) Rv. 215422 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Custodia cautelare sofferta in regime di sospensione delle ordinarie regole di trattamento - Fungibilità con l'isolamento diurno inflitto con la sentenza definitiva di condanna all'ergastolo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215422-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

Attesa la radicale differenza esistente fra l'istituto dell'isolamento diurno (cui va riconosciuto il carattere di vera e propria sanzione penale), e quello della sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario (che incide soltanto sulle modalità di attuazione del regime di detenzione), è da escludere che possa riconoscersi la fungibilità, ai sensi dell'art.657 c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare in cui sia stata fatta applicazione del citato art.41 bis e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la definitiva sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)