Sez. 1, Sentenza n. 52624 del 08/11/2017 Cc. (dep. 17/11/2017) Rv. 271597 - 01
ESECUZIONE | Regime detentivo previsto dall'art. 41-bis ord. pen. - Fungibilità con l'isolamento diurno inflitto con sentenza di condanna all'ergastolo - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE
Non sussiste fungibilità tra il periodo di espiazione della pena in regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la durata dell'isolamento diurno inflitto con sentenza di condanna all'ergastolo, attesa la radicale differenza tra i due istituti, in quanto il primo incide soltanto sulle modalità di attuazione del regime detentivo, con sospensione delle regole ordinarie del trattamento, mentre il secondo ha natura di vera e propria sanzione penale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)