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Sez. 1, Sentenza n. 4381 del 05/12/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 218169 - 01

PENA - IN GENERE | Isolamento diurno - Limite massimo di tre anni - Possibilità di superamento - Casi e condizioni.
Stato
decisa il 2000-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218169-01

PENA - IN GENERE

Anche per l'isolamento diurno, che è una sanzione penale con caratteristica di temporaneità, si applica il principio, analogo a quello proprio del calcolo di pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può, però, individuare un "tetto" insuperabile nel corso del "curriculum" delinquenziale del condannato, in quanto, ove durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo, o in seguito, il soggetto commetta un nuovo reato e riporti per esso condanna, alla quale consegua ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto, sicché è ben possibile il superamento, in concreto, del limite dei tre anni fissato dall'art. 72, comma 1, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 com. 1, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)