Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983 (Rv. 425283 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - ONERE DELLA PARTE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - ONERE DELLA PARTE.*
Il potere del giudice di provvedere d'ufficio alla liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata non esonera la parte istante dall'Onere di fornire gli elementi probatori a tal fine occorrenti, onde, di fronte ad una generica domanda risarcitoria, anche la totale pretermissione di quell'Onere può qualificare il comportamento processuale della parte suindicata e concorrere con altri elementi a giustificare il convincimento del giudice circa la limitazione della pretesa alla pronuncia sull'an debeatur, con la conseguente improponibilità della stessa. (V 4733/81, mass n 415463; (V 5291/80, mass n 409146; (V 3501/80, mass n 407335; (V 1384/80, mass n 404921; (V 600/66, mass n 321191).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)