Sez. 3, Sentenza n. 600 del 26/02/1966 (Rv. 321191 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DAL GIUDIZIO SUL QUANTUM - INTERPRETAZIONE DELLA ORIGINARIA DOMANDA ATTRICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DAL GIUDIZIO SUL QUANTUM - INTERPRETAZIONE DELLA ORIGINARIA DOMANDA ATTRICE.*
L'accertamento se l'attore abbia chiesto una pronuncia sia sull'an che sul quantum o soltanto una pronuncia limitata all'an debeatur concreta una quaestio facti e l'apprezzamento espresso al riguardo dai giudici del merito, se sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae al Sindacato di legittimita. -nella specie, i giudici del merito avevano desunto la volonta dell'attore di rimettere l'accertamento del quantum ad un separato giudizio dal comportamento difensivo di esso, che, dopo aver chiesto genericamente la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, aveva omesso di articolare mezzi istruttori per la dimostrazione dell'entita del danno e concentrato le proprie deduzioni esclusivamente sull'attitudine pregiudizievole dei fatti addebitati all'altra parte-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)