Sez. 3, Sentenza n. 5291 del 17/09/1980 (Rv. 409146 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - DOMANDA - PROPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DIVIETO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - DOMANDA - PROPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DIVIETO.*
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata deve essere necessariamente proposta, sia per l'an che per il quantum debeatur, avanti allo stesso giudice che decide la controversia nel merito, trattandosi di un'ipotesi di Competenza funzionale, seppure non espressamente enunciata. Pertanto, la condanna al risarcimento dei danni ex art 96 cod proc civ non puo essere rinviata quanto alla sua liquidazione ad un separato giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)