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Sez. 2, Sentenza n. 2248 del 09/05/1978 (Rv. 391645 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - NOZIONE - FATTISPECIE (PIANEROTTOLI DI ACCESSO DALLE SCALE AI SINGOLI APPARTAMENTI).*
Stato
decisa il 1978-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391645-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - NOZIONE - FATTISPECIE (PIANEROTTOLI DI ACCESSO DALLE SCALE AI SINGOLI APPARTAMENTI).*

Titolo idoneo a vincere la presunzione di comunione, di cui allo art 1117 cod civ, non e l'atto di acquisto del singolo appartamento condominiale, bensi il negozio posto in essere da colui o da coloro, che hanno costituito il condominio dell'edificio. Infatti questo negozio, rappresentando la fonte comune dei diritti dei condomini, ne determina l'estensione e le limitazioni reciproche e puo spiegare efficacia tra le parti. Pertanto, per accertare se i pianerottoli di accesso dalle scale ai singoli appartamenti, o talune porzioni di essi, siano esclusi dalla comunione e riservati in proprieta esclusiva dei condomini assegnatari di tali appartamenti, il giudice del merito deve procedere alla correlativa indagine sull'atto costitutivo del condominio e non sull'atto di acquisto del singolo appartamento condominiale. (V 4237/76, mass n 382923; (V 2073/72, mass n 359276; (V 2632/69, mass n 342260).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)