Sez. 1, Sentenza n. 28983 del 25/03/2003 Cc. (dep. 08/07/2003) Rv. 227382 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Violazione delle disposizioni dell'art. 54, comma secondo, cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Ragioni - Mera irregolarità formale - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di misure cautelari coercitive personali, la mancata osservanza delle formalità previste dagli artt. 54, comma secondo, e 64, comma quarto, disp. att. cod. proc. pen., conseguente all'omessa attestazione sulla copia dell'ordinanza di custodia cautelare, trasmessa con mezzi tecnici idonei dall'ufficio del g.i.p. alla polizia giudiziaria e da questa consegnata all'interessato, costituisce una mera irregolarità formale e non è causa di alcuna sanzione processuale, in quanto, in base al principio di tassatività delle nullità, le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono nulle solo se prive dei requisiti di cui all'art. 292 cod. proc. pen.; sotto altro profilo non è configurabile neppure una nullità di carattere generale, in quanto l'indagato, attraverso la consegna di una copia, è posto in grado di conoscere l'accusa che gli viene mossa e di difendersi.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 54 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 54 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 4, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 64 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)