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Sez. F, Sentenza n. 53570 del 11/09/2014 Ud. (dep. 23/12/2014) Rv. 261543 - 01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Violazione della disposizione prevista dall'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Notificazione al difensore trasmessa via fax - Mancata attestazione in calce all'atto trasmesso della conformità all'originale - Conseguenze - Mera irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261543-01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di notificazioni di atti dei quali siano destinatari l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui essi possano o debbano essere consegnati al difensore, la mancanza dell'attestazione in calce all'atto inviato a mezzo telefax, da parte del cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale previsto dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)