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Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 06/12/2012 Ud. (dep. 11/03/2013) Rv. 254874 - 01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Violazione della disposizione prevista dall'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Notificazione al difensore trasmessa via fax - Mancata attestazione in calce all'atto trasmesso della conformità all'originale - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità formale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254874-01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di notificazioni al difensore, la violazione dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. - che prevede, nel caso di utilizzo di mezzi tecnici idonei (nella specie, il fax), l'attestazione, in calce all'atto inviato, dell'avvenuta trasmissione del testo originale - non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)