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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21290 del 08/10/2014 (Rv. 632457 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI -COMEPTENZA | Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale del contribuente - Variazione - Modalità - Atto specificamente indirizzato all'Amministrazione finanziaria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632457-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI -COMEPTENZA

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la variazione del domicilio fiscale del contribuente deve essere effettuata con un atto specificamente indirizzato all'Amministrazione finanziaria, permanendo, in caso contrario, la competenza territoriale dell'ufficio individuato in riferimento al "precedente" domicilio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che integrasse una variazione di domicilio l'indicazione della nuova residenza contenuta in un contratto di compravendita di un immobile, solo occasionalmente conosciuto dall'ufficio in sede di verifica).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 2 com. NaN, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)