Sez. 5, Sentenza n. 26715 del 29/11/2013 (Rv. 628933 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Elezione del domicilio fiscale - Obbligo del contribuente - Sussistenza - Corrispondente obbligo dell'Amministrazione finanziaria di controllo dell'esattezza del domicilio eletto - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO
Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto. Ne consegue che ogni richiesta di esibizione di documentazione contabile può legittimamente essere indirizzata - con ogni conseguenza in tema di accertamento induttivo in caso di mancata risposta - al rappresentante legale presso il domicilio indicato dal contribuente, non sussistendo, a carico dell'Ufficio, l'onere di contattare eventuali sostituti o incaricati dell'amministratore presso i quali risulti depositata la documentazione contabile.
Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)