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Sez. 3, Sentenza n. 104 del 13/01/1976 (Rv. 378734 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NOZIONE - SVOLGIMENTO DELL'INTERO CICLO BIOLOGICO DEGLI ANIMALI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PERMANENZA DEL BESTIAME SUL FONDO PER ALCUNI MESI - CARATTERE AGRICOLO DELL'ALLEVAMENTO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (ALLEVAMENTO DI CAVALLI ACQUISTATI DA TERZI SOLTANTO PER ALCUNI MESI; AFFITTANZA AGRARIA; APPLICABILITA DELL'EQUO CANONE).*
Stato
decisa il 1976-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378734-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NOZIONE - SVOLGIMENTO DELL'INTERO CICLO BIOLOGICO DEGLI ANIMALI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PERMANENZA DEL BESTIAME SUL FONDO PER ALCUNI MESI - CARATTERE AGRICOLO DELL'ALLEVAMENTO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (ALLEVAMENTO DI CAVALLI ACQUISTATI DA TERZI SOLTANTO PER ALCUNI MESI; AFFITTANZA AGRARIA; APPLICABILITA DELL'EQUO CANONE).*

L'allevamento del bestiame che, a norma dell'art 2135 cod civ, da luogo ad un'impresa agricola, consiste nello sviluppo o nella crescita degli animali, ma non implica necessariamente che nell'ambito della impresa si svolga l'intero ciclo biologico degli animali medesimi, dalla loro nascita al completo sviluppo fisico. Non vale, pertanto, ad escludere di per se, il carattere agricolo dello allevamento il fatto della permanenza del bestiame sul fondo soltanto per alcuni mesi, non potendo tale circostanza essere equiparata, ai fini della qualificazione dell'attivita dell'imprenditore, con la sosta precaria nel detto fondo delle bestie acquistate per il commercio, al solo fine di esservi custodite in attesa di un compratore. (nella specie, trattavasi di accertare se l'affitto di un fondo rustico, sul quale il conduttore allevava soltanto per alcuni mesi un certo numero di cavalli acquistati da terzi, avesse la natura di affittanza agraria e fosse, quindi soggetto alle norme sull'equo canone di cui all'art 20 del DLCPS 1 aprile 1947 n 273 e norme successive. Il giudice del merito aveva risolto tale problema in senso negativo, negando il carattere agricolo dell'attivita svolta dal conduttore. La suprema Corte ha cassato tale statuizione, enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)