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Sez. 3, Sentenza n. 15103 del 25/10/2002 (Rv. 558053 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558053-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto, tra l'altro, della gravità del reato, desunta da una serie di elementi tra i quali l'intensità del dolo ed il grado della colpa, intendendosi per tale il livello di essa e non già l'entità dell'apporto causale del danneggiante alla determinazione dell'evento, da considerare, invece, a norma dell'art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)