Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 02/03/1998 (Rv. 513208 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Conversione in termini pecuniari del pregiudizio non patrimoniale - Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito al riguardo - Censurabilità - Condizione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La conversione in termini pecuniari del pregiudizio non patrimoniale deve essere proporzionata alla gravità del reato e all'intensità delle sofferenze patite dalla vittima o, in caso di uccisione, dei congiunti per modo che l'ammontare del danno deve essere tanto più consistente quanto più grande, duraturo, e profondo risulta il dolore del soggetto offeso, in guisa da assicurare una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno ed il suo equivalente pecuniario, sicché questo non rappresenti una mera parvenza di risarcimento. Ne consegue che l'esercizio del potere discrezionale attribuito al riguardo al giudice di merito è censurabile ogni volta che la liquidazione appaia irrisoria o simbolica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)