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Sez. 2, Sentenza n. 474 del 18/02/1972 (Rv. 356425 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - CONCLUSIONI SPECIFICHE - DOMANDE OD ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - RICHIAMO GENERICO DELLE PRECEDENTI ISTANZE - OBBLIGO DI ESAME DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356425-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - CONCLUSIONI SPECIFICHE - DOMANDE OD ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - RICHIAMO GENERICO DELLE PRECEDENTI ISTANZE - OBBLIGO DI ESAME DEL GIUDICE.*

La presunzione di rinunzia alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte nelle conclusioni definitive presuppone la adozione di conclusioni specifiche, che non richiamino le precedenti richieste. Invece, qualora la parte, in Sede di precisazione delle conclusioni, si riporti genericamente alle precedenti deduzioni, il giudice deve tener conto delle istanze precedentemente formulate. (Conf 2632'70, mass n 349039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)