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Sez. 2, Sentenza n. 2632 del 11/12/1970 (Rv. 349039 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CONCLUSIONI SPECIFICHE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - GENERICO RICHIAMO DELLE PRECEDENTI ISTANZE - OBBLIGO DI ESAME DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1970-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349039-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CONCLUSIONI SPECIFICHE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - GENERICO RICHIAMO DELLE PRECEDENTI ISTANZE - OBBLIGO DI ESAME DEL GIUDICE.*

La presunzione di rinunzia alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte nelle conclusioni definitive presuppone l'adozione di conclusioni specifiche, che non richiamino le precedenti richieste. Invece, qualora la parte, in Sede di precisazione delle conclusioni, si riporti genericamente alle precedenti deduzioni, il giudice deve tener conto delle istanze anteriormente formulate. (Conf 1444'69, mass n 340217 2279'68, mass n 334554 1889'68, mass n 333871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)