Sez. 5, Sentenza n. 7979 del 28/04/1980 Ud. (dep. 23/06/1980) Rv. 145722 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA RILEVABILE IN CAMERA DI CONSIGLIO - DICHIARAZIONE IN UDIENZA - SANZIONE PECUNIARIA - NON E DOVUTA - PLURALITA DI IMPUTATI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA RILEVABILE IN CAMERA DI CONSIGLIO - DICHIARAZIONE IN UDIENZA - SANZIONE PECUNIARIA - NON E DOVUTA - PLURALITA DI IMPUTATI - IRRILEVANZA.*
Quando la inammissibilita del ricorso avrebbe dovuto essere dichiarata in camera di consiglio ai sensi dell'art 531 cod proc pen, va omessa la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, perche non puo farsi risalire al ricorrente la responsabilita della celebrazione di un dibattimento che avrebbe potuto essere evitato, e cio anche se si tratta di piu imputati, posto che l'ordinanza di inammissibilita, da un canto, e inoppugnabile, e non impedisce, dall'altro, che l'eventuale annullamento e l'eventuale giudizio di rinvio abbiano luogo anche nei confronti del coimputato, il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile, ove gli effetti del ricorso proposto dagli altri siano a lui estensibili a norma dell'art 203 cod proc pen, si che in entrambi i casi viene evitato il rischio di una separazione di giudizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)