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Sez. 1, Sentenza n. 3380 del 08/01/1982 Ud. (dep. 30/03/1982) Rv. 153005 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153005-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - FATTISPECIE.*

La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui l'inammissibilità avrebbe dovuto essere rilevata e dichiarata in camera di consiglio. (nella specie uno dei due ricorrenti aveva rinunciato al ricorso mentre i motivi dell'altro, esclusivamente personali, sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza). (V mass n 151595; (V mass n 145722; (V mass n 145316; (V mass n 144430; (V mass n 143811; (V mass n 142655; (V mass n 142165; (V mass n 142043; (V mass n 141478; (V mass n 140058; (V mass n 107974).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)