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Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 11/02/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149465 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149465-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONE.*

La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui, unico essendo il ricorrente, l'inammissibilità avrebbe potuto essere rilevata e dichiarata in camera di consiglio. (V. Mass. N. 145722; (V. Mass. N. 142655; (V. Mass. N. 142165; (V. Mass. N. 142043; (V. Mass. N. 139953; (V. Mass. N. 107974; (Conf. Mass. N. 145316; (Conf. Mass. N. 144430; (Conf. Mass. N. 143811; (Conf. Mass. N. 141478; (Conf. Mass. N. 140058).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)