Sez. 1, Sentenza n. 4322 del 29/04/1999 (Rv. 525900 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 - quater cod. proc. civ. - Ordinanza di accoglimento - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 secondo comma della Costituzione - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione avverso l'ordinanza ex art. 186 - quater del codice di procedura civile, poiché tale provvedimento, nel caso di prosecuzione del processo è modificabile e revocabile con la sentenza che definisce il processo stesso, mentre, sia nel caso che dopo la sua emissione il processo si estingua, sia nel caso in cui la parte intimata dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza stessa, l'ordinanza è direttamente appellabile. Nè - con riferimento al caso in cui il processo prosegua - a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la detta ordinanza è immediatamente esecutiva, poiché tale esecutività, che è espressione della logica propria dei provvedimenti anticipatori di condanna, non elimina il dato della non definitività del provvedimento, incompatibile con il rimedio dell'art. 111.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)