diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 983 del 28/01/2002 (Rv. 551884 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Processo cumulativo - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Limiti di ammissibilità - Cause scindibili e inscindibili - Rinuncia alla sentenza di alcuni intimati soltanto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551884-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Nei processi cumulativi, il giudice può emettere l'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. quando, in presenza di un litisconsorzio necessario e in caso di richiesta di tutte le parti istanti nei confronti di tutti i convenuti, la medesima definisca tutte le cause; diversamente, può emetterla se le cause siano scindibili, previa separazione - da considerarsi implicitamente disposta con l'ordinanza - e deve, invece, rifiutarla in ipotesi di cause inscindibili; corrispondentemente, emanata l'ordinanza, la stessa acquista efficacia di sentenza e può essere impugnata se tutti gli intimati rinunciano alla sentenza, mentre, in caso di rinuncia solo da parte di alcuni, tale effetto si produce o meno a seconda che le cause siano scindibili o inscindibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)