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Sez. 3, Sentenza n. 12609 del 16/12/1998 (Rv. 521685 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Ordinanza di condanna al pagamento di una somma di danaro dopo la chiusura dell'istruttoria (art. 186 "quater" cod. proc. civ.) - Rigetto dell'istanza - Omessa condanna dell'istante al pagamento delle spese - Inammissibilità del ricorso ex art. 111 Costituzione in Cassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521685-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ

L'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ. - introdotto dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534 - nel rigettare l'istanza di condanna, dopo la chiusura dell'istruttoria, al pagamento di una somma per responsabilità extracontrattuale, non ha statuito sulle spese processuali, non è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, perché espressamente revocabile e perciò provvisoria, dovendosi, peraltro negare che una siffatta natura del provvedimento sia incompatibile con la condanna alle spese, la cui possibilità del resto, deriva anche da una interpretazione adeguatrice della norma di previsione, in relazione ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (V. Corte Cost. 11 dicembre 1997 n. 385).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)