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Sez. L, Sentenza n. 3915 del 09/06/1988 (Rv. 459096 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI E RIVALUTAZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI MATURAZIONE DEL CREDITO - CREDITO RAPPRESENTATO DA SOMME DOVUTE A TITOLO DI ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459096-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI E RIVALUTAZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI MATURAZIONE DEL CREDITO - CREDITO RAPPRESENTATO DA SOMME DOVUTE A TITOLO DI ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - ESTINZIONE.*

A norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la rivalutazione monetaria e gli interessi sul credito del lavoratore decorrono non dalla data della domanda ma dalla data di maturazione del credito stesso anche quando questo sia rappresentato da somme dovute a titolo di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost., soprattutto se tale adeguamento sia dal giudice attuato in base al trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva vigente all'epoca della maturazione del credito. (V 4586/87, mass n 453257; (V 622/84, mass n 432879).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)