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Sez. L, Sentenza n. 622 del 26/01/1984 (Rv. 432879 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CREDITI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - INCLUSIONE - INTERESSI LEGALI SUI PREDETTI CREDITI - COMPUTO - CRITERI - INTERESSI COMPENSATIVI SULLA RETRIBUZIONE ADEGUATA DAL GIUDICE EX ART. 36 COST. - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432879-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CREDITI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - INCLUSIONE - INTERESSI LEGALI SUI PREDETTI CREDITI - COMPUTO - CRITERI - INTERESSI COMPENSATIVI SULLA RETRIBUZIONE ADEGUATA DAL GIUDICE EX ART. 36 COST. - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*

La rivalutazione dei crediti pecuniari del lavoratore deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio ed è applicabile anche ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 e gli interessi legali sui crediti anzidetti devono computarsi non già dalla data della domanda o della sentenza bensì dalla scadenza dei singoli crediti e fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo, sulle frazioni di capitale via via rivalutato in base agli indici ISTAT. Qualora però il giudice abbia provveduto ad adeguare la retribuzione del lavoratore ai sensi dello art. 36 cost., gli interessi compensativi sulle somme così determinate decorrono solo dal giorno della domanda, in quanto i crediti del lavoratore non erano originariamente liquidi ed esigibili, diventando tali solo per effetto dell'accertamento giudiziale sull'an e sul quantum. (Conf 6885/82, mass n 424539, sulla prima parte; (Conf 2158/82, mass n 420039, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)