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Sez. 4, Sentenza n. 38470 del 07/09/2023 Ud. (dep. 21/09/2023) Rv. 285005 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285005-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile in caso di erogazione di somme da parte dell'INAIL, in quanto tale prestazione non ha carattere risarcitorio, ma indennitario.

Cod. Pen. art. 62 lett. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)