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Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018 Ud. (dep. 18/05/2018) Rv. 273587 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento effettuato da istituto o impresa di assicurazione - Configurabilità dell'attenuante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273587-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)