Sez. U, Sentenza n. 2083 del 14/03/1990 (Rv. 465910 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MESSI MUNICIPALI - NOTIFICAZIONE DI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - RITARDO - RESPONSABILITÀ PER DANNI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MESSI MUNICIPALI - NOTIFICAZIONE DI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - RITARDO - RESPONSABILITÀ PER DANNI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
Il ricorso dell'amministrazione delle Finanze dello stato ai comuni, per la notificazione, tramite i messi municipali, di Atti quali gli avvisi di accertamento d'imposta, non instaura un rapporto di servizio fra le amministrazioni medesime e detti messi, i quali operano come dipendenti dell'ente territoriale. Ne discende che, con riguardo ai danni che derivino allo stato da ritardi nell'esecuzione di dette notificazioni, non è configurabile una responsabilità contabile dei messi, o di altri dipendenti od amministratori comunali tenuti all'organizzazione dei loro uffici, rientrante nella Competenza giurisdizionale della Corte dei conti, e che deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa Azione risarcitoria (come sull'Azione risarcitoria che venga proposta dallo stato direttamente contro il comune, ovvero sulla rivalsa che questo ultimo eserciti contro i propri dipendenti ai sensi degli artt. 261 e 265 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383). (V 878/84, mass n 433079; (Conf 2186/87, mass n 451416).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 273, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 274, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)