Sez. U, Sentenza n. 878 del 06/02/1984 (Rv. 433079 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - ESECUZIONE DA PARTE DEL COMUNE SU MANDATO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - OMISSIONE O VIZI - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEL COMUNE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - ESECUZIONE DA PARTE DEL COMUNE SU MANDATO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - OMISSIONE O VIZI - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEL COMUNE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora l'amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 38 lett. A) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, richieda al comune la notificazione di un avviso di accertamento tributario, l'omessa o difettosa effettuazione di tale notificazione, la quale sia imputabile a detto comune, come nel caso di ritardo colposo del messo comunale incaricato della notificazione stessa o dell'impiegato tenuto a trasmettere l'atto al messo, comporta la responsabilità risarcitoria del comune medesimo nei confronti dell'amministrazione, e tale responsabilità, non ricollegandosi ad un rapporto di servizio cui possa correlarsi la giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile, bensì all'inadempimento di un'obbligazione di tipo contrattuale (mandato "ex lege"), è deducibile davanti al giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 273, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 274, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)