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Sez. 3, Sentenza n. 12334 del 05/11/1999 (Rv. 530925 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | ConfigurabilitĂ  - Condizioni - Successivo ripensamento del locatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530925-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

In tema di rinnovazione tacita del contratto di locazione (art.1597 cod.civ.), la disdetta successiva alla tacita riconduzione, non può valere come volontà contraria, rappresentando un semplice ripensamento del locatore inidoneo a cancellare un effetto definitivamente prodottosi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)