Sez. 3, Sentenza n. 12334 del 05/11/1999 (Rv. 530925 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | ConfigurabilitĂ - Condizioni - Successivo ripensamento del locatore - Irrilevanza.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
In tema di rinnovazione tacita del contratto di locazione (art.1597 cod.civ.), la disdetta successiva alla tacita riconduzione, non può valere come volontà contraria, rappresentando un semplice ripensamento del locatore inidoneo a cancellare un effetto definitivamente prodottosi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)