Sez. 4, Sentenza n. 26434 del 08/05/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 236993 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazione a catena - Pendenza dei procedimenti relativi alle diverse ordinanze - Necessità - Primo provvedimento emesso in procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna - Retrodatazione del termine di decorrenza della seconda misura cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di c.d. contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. presuppone la coesistenza delle diverse ordinanze applicative di una misura cautelare per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o teleologicamente collegati; ne consegue che tale disciplina non trova applicazione se il secondo provvedimento cautelare non è stata adottato in costanza di esecuzione del primo, perchè per i fatti oggetto di quest'ultimo l'imputato è già stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)