Sez. 4, Sentenza n. 3013 del 03/10/2007 Cc. (dep. 21/01/2008) Rv. 238740 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazione a catena - Pendenza dei procedimenti relativi alle diverse ordinanze cautelari - Necessità - Esaurimento del primo procedimento per passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Retrodatazione dei termini cautelari della misura applicata nel secondo procedimento - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di cosiddetta contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. presuppone la coesistenza delle diverse ordinanze applicative di una misura cautelare per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o teleologicamente collegati. Ne consegue che tale disciplina non trova applicazione se il secondo provvedimento cautelare non è stato adottato in costanza di esecuzione del primo, perchè per i fatti oggetto di quest'ultimo l'imputato è già stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile. (Fattispecie in cui l'imputato aveva già espiato la pena a cui era stato condannato in riferimento ai reati oggetto del primo provvedimento cautelare al momento in cui è stata applicata la misura cautelare per un ulteriore reato connesso ai precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)