Sez. 6, Sentenza n. 23779 del 25/03/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 225911 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di provvedimenti cautelari "a catena" - Limite: pendenza dei procedimenti relativi alle diverse ordinanze cautelari.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di c.d. contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. presuppone che i procedimenti attinenti le diverse ordinanze disponenti la medesima misura per uno stesso fatto, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ex art. 12, primo comma lett. b) cod. proc. pen., siano in itenere. Ne consegue che tale disciplina non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)