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Sez. 2, Sentenza n. 21587 del 12/10/2009 (Rv. 609889 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Limiti all'ammissione - Portata - Produzione di nuovi documenti necessari in base alla sentenza della Corte di cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609889-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

Nonostante il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione si atteggi come un giudizio "chiuso", nel quale, a norma dell'art. 394 cod. proc. civ., non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tale divieto non trova applicazione qualora fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività del genere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di una servitù, aveva ritenuto inammissibile, in sede di rinvio, la produzione di una nota di trascrizione, non considerando che tale attività era stata ritenuta necessaria proprio in sede di cassazione della precedente sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)