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Sez. 1, Sentenza n. 9859 del 28/04/2006 (Rv. 590979 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere "chiuso" - Nuove attività probatorie e assertive - Esclusione - Limiti - Modificazione della materia del contendere prodotta da fatti sopravvenuti o dalla sentenza di cassazione - Fattispecie in tema di indebita erogazione di contributi a carico dell'AIMA.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590979-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio secondo cui il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere "chiuso", tendente a una nuova pronuncia (nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato d'istruzione anteriore a quest'ultima decisione, senza possibilità di svolgere alcuna nuova attività probatoria o assertiva, trova deroga nel caso in cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una modificazione della materia del contendere, rendano necessaria una ulteriore attività del genere di quella sopra indicata, sì che quest'ultima, in tale seconda ipotesi, venga a dipendere strettamente dalle statuizioni della Suprema Corte. (Fattispecie nella quale la necessità di una ulteriore attività probatoria derivava dalla sentenza di cassazione, che aveva affermato la natura risarcitoria, e non recuperatoria, dell'azione intentata dall'AIMA nei confronti di un produttore il quale aveva esposto dati falsi onde far conseguire ad altro soggetto indebite erogazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)