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Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 21/02/2007 (Rv. 595279 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Prove - Copie di documenti - Contestazione della conformità - Novità - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595279-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio è inibita alle parti ogni nuova attività, istruttoria o assertiva, che non dipenda strettamente dalle statuizioni della Corte, sicché, è inammissibile il disconoscimento, effettuato per la prima volta in sede di rinvio, della conformità all'originale delle copie dei documenti prodotti e la contestazione, in precedenza non sollevata, del difetto di data certa dei medesimi documenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)